Lo ha stabilito il Tar del Veneto in merito al regolamento del Comune di Venezia sull’imposta, giudicandolo “illegittimo“, nella parte in cui si prevede che gli albergatori e i titolari delle strutture ricettive, siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell’entrata.
Nella sentenza i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, hanno infatti stabilito che “il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l’obbligazione tributaria, in quanto l’imposta di soggiorno deve essere versata al Comune nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte dagli ospiti delle strutture“.
In proposito il quotidiano economico Italia Oggi, precisa che al gestore, “non può essere riconosciuto il ruolo di sostituto o responsabile d’imposta, qualifica che l’articolo 64 del Dpr 600/1973 attribuisce a determinati soggetti per la riscossione dei tributi erariali“.